Per le EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS
Il donatore può fruire: della detrazione d’imposta (19%) prevista all’art.15, c.1 lett. I-bis del t.u.i.r, o in alternativa della deducibilità dal reddito complessivo prevista dal d.l. 35/2005, è il contribuente a dover scegliere tra detrazione o deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni:
Detrazione 19% ex art.15 t.u.i.r. (1 c. lett. I-bis t.u.i.r D.P.R. 22.12.1986 N. 917)
Sono detraibili gli importi erogati in denaro a favore delle ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs.n. 460/97 per importi non superiori a €.2.065,83. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale (bonifico) o tramite gli altri sistemi di pagamento quali Bancomat, carte di credito o prepagate, assegni bancari e circolari.
Erogazioni liberali a Onlus ex D.L. n.35/2005 (art. 14, co. 1-6. D.L.14.3.2005, n.35)
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Il versamento può essere effettuato mediante conto corrente postale o bancario; assegni bancari e circolari; carte di debito o di credito ovvero carte prepagate.


