STATUTO DELLA FONDAZIONE
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Articolo 1
E' costituita la Fondazione denominata "CITTA’ DELLA SPERANZA
- ONLUS" in forma di Fondazione riconosciuta.
La Fondazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha durata
a tempo indeterminato.
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale.
Articolo 2
La Fondazione ha sede in Malo (Vi), via Chiesa n. 27/a.
Articolo 3
Scopi della Fondazione sono:
- favorire l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica prioritariamente
nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche (per ricerca
scientifica deve intendersi l'attività di ricerca svolta
nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie
sopra indicate);
- sostenere progetti di aiuto all'infanzia.
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la Fondazione
potrà ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque
erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti, pubblici o privati,
e da persone.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da
quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse
per le quali, nel caso, sarà tenuta un'apposita contabilità.
Articolo 4
II patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili descritti
nell'atto di costituzione della medesima.
Tale patrimonio potrà essere aumentato ed alimentato con oblazioni,
donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano a cuore la sopravvivenza
ed il potenziamento della benefica Istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso
le rendite e l'utilizzo del patrimonio stesso.
Le eventuali sovvenzioni da Enti Pubblici saranno sottoposte alla
regolamentazione dettata dagli Enti medesimi.
Il Comitato Direttivo provvederà all'investimento del denaro
e dei titoli ed alla gestione di eventuali altri beni mobili ed immobili
che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più
sicuro e redditizio.
Articolo 5
La Fondazione è retta da un Consiglio Generale e da un Comitato
Direttivo.
Articolo 6
La Fondazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Benemeriti.
Partecipano al Consiglio Generale tutti i soci (Fondatori, Ordinari
e Benemeriti).
Sono soci Fondatori gli intervenuti nell'atto costitutivo e quelli
ammessi entro il 31 dicembre 1995 e che hanno versato un capitale
minimo di EURO 5.164,57.
Sono soci Ordinari i soci ammessi successivamente dal Comitato
Direttivo con un versamento minimo di EURO 5.164,57.
Sono soci Benemeriti coloro i quali effettuano un versamento in c/capitale
per un importo superiore ad EURO 500,00 e fino ad EURO 5.164,56.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni
le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione dovuta
a "gravi motivi".
I "gravi motivi" verranno vagliati di volta in volta dal
Collegio dei Probiviri.
L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
Nel caso di decesso la qualifica di socio passa ad un erede nominato
dagli aventi diritto entro un anno dalla morte.
E’ prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi;
il principio di voto previsto è quello singolo secondo quanto
stabilito dall'art. 2532, secondo comma, C.C.
CONSIGLIO GENERALE
Articolo 7
Fanno parte del Consiglio Generale tutti i soci, Fondatori, Ordinari
e Benemeriti.
Il Consiglio Generale è convocato in assemblea dal Comitato
Direttivo mediante comunicazione scritta o fax da inviarsi a ciascun
socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Esso deve essere convocato in assemblea almeno una volta all'anno
in occasione dell'approvazione del bilancio, quando il comitato direttivo
lo ritenga opportuno e quando venga richiesto da almeno un quinto
dei soci.
E’ data facoltà al Consiglio Generale di esprimere un
parere preventivo, ma non vincolante, in ordine alle deliberazioni
spettanti al Comitato Direttivo in materia di approvazione del bilancio.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Comitato
Direttivo o da persona nominata dai soci. Le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà
dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, fermo restando che la stessa dovrà
comunque essere presa a maggioranza degli intervenuti.
Articolo 8
La nomina del Presidente della Fondazione, dei componenti il Comitato
Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri spetta
esclusivamente ai soci Fondatori ed ai soci Ordinari.
Il Presidente non può essere nominato per più di due
mandati consecutivi.
Spetta ai soci Fondatori ed Ordinari l'approvazione di eventuali
modifiche statutarie.
COMITATO DIRETTIVO
Articolo 9
II Comitato Direttivo è composto da un numero variabile di membri
da tre a trentacinque, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ne fanno parte di diritto il Direttore della Clinica di Oncoematologia
pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Padova, tutti i Presidenti
della Fondazione e tutti i Direttori della Clinica di Oncoematologia
che si sono succeduti.
Il Consigliere che non partecipa a più di due convocazioni
consecutive del Comitato Direttivo, salvo cause di malattia o di forza
maggiore, decade automaticamente dall'incarico.
Articolo 10
II Comitato nomina nel proprio seno un Vice Presidente nonché
un segretario che può anche essere persona estranea al Comitato.
Il Comitato Direttivo nomina il Comitato Esecutivo composto dal Presidente,
dal Vice Presidente, dal Direttore della Clinica di Oncoematologia
di Padova e da altri quattro membri del Comitato Direttivo per un
totale di sette componenti.
Articolo 11
II Comitato Direttivo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione
del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie
e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite
annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la
Fondazione perseguirà i suoi scopi sociali.
E’ competenza del Comitato Direttivo l'approvazione del bilancio
e le modifiche statutarie da sottoporre al Consiglio Generale dei
Soci Fondatori ed Ordinari.
Il Comitato Direttivo nomina il Comitato Scientifico che dura in carica
tre anni.
La presidenza del Comitato Scientifico deve essere assunta all'interno
del Comitato Direttivo.
Al Comitato Esecutivo spetta l'ordinaria amministrazione.
Articolo 12
II Presidente del Comitato Direttivo ed il Vice Presidente hanno in
via disgiunta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte
ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Comitato Direttivo e lo presiede proponendo le materie
da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli
affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora
si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale
ed ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo
nel più breve tempo al Comitato.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci
il Vice Presidente.
Articolo 13
II Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei
suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno.
Articolo 14
Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente
la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione
palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 15
I verbali delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato
Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi
registri e devono essere sottoscritti dai rispettivi Presidente e Segretario.
Articolo 16
Le cariche assunte sono espressamente a titolo gratuito.
I componenti il Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso
per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali
spese sostenute in ragione dell'ufficio e salvo che alcuni di
essi sia chiamato alla carica di Segretario.
Articolo 17
L'ente redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
annuale (vedi art. 25, D.Lgs. 460/97), il bilancio o un rendiconto.
L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'ente non può distribuire,
anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto
o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L'ente impiega gli eventuali utili per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 18
La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio di
Revisori, costituito da tre membri (oltre a due supplenti) eletti dal
Consiglio Generale dai soli soci Fondatori e Ordinari.
Essi durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili
e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
I Revisori in carica dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli
di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi
momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 19
II Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri più
due supplenti nominati dal Consiglio Generale dei soci Fondatori ed
Ordinari, tutti estranei alla compagine sociale.
Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non percepiscono
alcun compenso per l'attività svolta.
La Fondazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione
del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie
che comunque riguardino 1'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni
statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente
dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per
quelle che non possono formare oggetto di compromesso.
Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza
nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina
la controversia.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa
di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio
del contraddittorio.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo
i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti all'Autorità
Giudiziaria.
Articolo 20
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o dell’impossibilità
di attuarli nonché di una sua estinzione e/o scioglimento da
qualsiasi causa determinata, i beni saranno devoluti ad altre Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale che perseguono i medesimi
fini della Fondazione, o fini analoghi, o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 21
Per tutto quanto non espressamente disposto si intendono richiamate
le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni nonché
le disposizioni di cui al D.L.vo 460/1997 ed eventuali e successive
modifiche ed integrazioni.